08 Gen PRESTAZIONE PER FAVORIRE L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEGLI OPERAI
Il Fondo Nazionale “Prepensionamenti” è un fondo istituito presso la CNCE alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della massa salari denunciata previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di settore e disciplinato dal Regolamento del 10 settembre 2020.
La Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento degli operai è stata rinnovata, in via sperimentale dal 1° Ottobre 2023 al 31 Dicembre 2026, dalle Parti Sociali nazionali con i verbali di accordo del 21 Settembre 2023.
E’ rivolto a tutti i lavoratori operai prossimi a:
- pensione di vecchiaia
- pensione anticipata
- pensione anticipata precoce
- pensione di anzianità per lavori usuranti
che con 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi di Cassa Integrazione si trovino nelle seguenti condizioni:
- rientrare nelle ipotesi di fine contratto di lavoro a tempo determinato, licenziamento collettivo, licenziamento per giustificato motivo oggettivo con stipula di accordo individuale per non impugnare il licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla NASPI, definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro (art. 14 DL 104 – 14.08.2020);
- raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamento equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (entro i 12 o 18 o 24 mesi successivi all’esaurimento degli ammortizzatori sociali (NASPI o trattamento equivalente) a seconda della scelta effettuata dal lavoratore;
- possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione (almeno 5 anni di contributi, ai fini pensionistici (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili e almeno 3 anni di contribuzione ai fini pensionistici, nei cinque anni che precedono la data di presentazione di domanda).
Ai fini del calcolo delle 2.100 ore si deve tener conto dei 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, andando a ritroso, qualora in tale intervallo vi siano periodi di Cassa Integrazione, fino a un totale di 30 mesi di cassa nel quinquennio mobile.
Laddove il lavoratore non raggiunga le 2.100 ore presso la Cassa Edile competente a ricevere la richiesta, ai fini del suddetto calcolo, la Cassa dovrà verificare, attraverso la Banca Dati APE le ulteriori Casse ove è risultato iscritto negli ultimi anni il lavoratore, per poter procedere alla certificazione delle 2.100 ore.
Nel caso in cui l’impresa non abbia provveduto a versare la contribuzione dovuta e pertanto utile al raggiungimento del requisito delle 2.100 ore, la domanda viene sospesa in attesa della regolarizzazione dell’impresa.
In presenza dei i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
- 24 MESI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO + 24 MESI DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (contestuale)
- 48 MESI DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico)
- 36 MESI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO (nell’ipotesi che, al netto della NASPI, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia)
Se per il raggiungimento della prestazione pensionistica il lavoratore usufruisce di un periodo di NASPI, unitamente a una delle opzioni di cui sopra, sarà riconosciuta l’integrazione della NASPI al 100% dall’inizio del decalage fino alla concorrenza dell’importo massimo previsto.
La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dell’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore al netto delle ritenute di legge ed in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
La prestazione di integrazione al reddito (di cui al punto 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
In via sperimentale, dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026, le richieste di prepensionamento degli operai saranno finanziate con il 30% delle risorse accantonate presso il Fondo Nazionale Prepensionamenti al 31 Dicembre 2023.
Incentivo all’adesione volontaria ai Fondi pensionistici integrativi
Sempre in via sperimentale, dal 1° Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026, il 70% delle risorse accantonate al Fondo Nazionale Prepensionamenti alla data del 31 Dicembre 2023 sarà destinato all’incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai Fondi previdenziali Prevedi / Previdenza Cooperativa. Per tale periodo la contribuzione per gli operai sarà minimo al 3%.
2.20230921_Accordi-parti-sociali-edilizia_FONDO-PREPENSIONAMENTO
PREPENSIONAMENTO_Regolamento CNCE
Comunicazione-n.-859-all.-1_Domanda-Lavoratore-Prepensionamento_compilabile