DAL 15 OTTOBRE 2021 VERIFICA GREEN PASS NEI CANTIERI COME IN TUTTI GLI ALTRI LUOGHI DI LAVORO
Per effetto del D.L. 127/2021, chiunque svolge un’attività lavorativa, anche in cantiere, è tenuto ad esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2 D.L. n.127/2021 s.m.i. con Sanzioni per Datori di lavoro in caso di mancata verifica Certificazione verde COVID-19 (Green pass) e per Lavoratori in caso di presenza sul luogo di lavoro senza Green pass o con Green pass non valido.
La corretta attuazione delle norma e delle relative verifiche del Green pass all’accesso in cantiere, insieme a tutte le altre misure anticontagio, riduce fortemente il rischio di contagio e conseguentemente la possibilità di dover sospendere l’attività lavorativa per contatti stretti. In sostanza favorisce l’opportunità di proseguire i lavori senza sospensioni.
In particolare, nel settore privato – art.3 D.L. 127/2021 – sussistono in sintesi i seguenti obblighi:
- DEFINIZIONE prima del 15 ottobre 2021 delle modalità operative di adempimento all’obbligo di verifica; compresa individuazione del soggetto incaricato dell’accertamento delle violazioni e dell’obbligo di verifica del Green pass, per ciascun luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale, con atto formale, e comunicazione a tutti i Lavoratori circa l’entrata in vigore, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di verifica all’ingresso da parte del datore di lavoro del Green pass a tutti i lavoratori e ai soggetti che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni;
- VERIFICA all’ingresso contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, mediante la scansione del QR CODE con Applicazione “Verifica C-19” annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l’effettuazione dell’avvenuta verifica, richiedendo, se necessario, l’esibizione di un documento di identità. La verifica deve essere effettuata a ciascun lavoratore, collaboratore e anche a tutti coloro che accedono in cantieri/mezzi aziendali/altri luoghi di lavoro, anche con contratti esterni ovvero stipulati con soggetti diversi dalla propria azienda. Può essere effettuata anche a campione all’interno del luogo di lavoro.
Tali disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
N.B. Restano vigenti tutte le norme e procedure anticontagio previgenti descritte in questa pagina web dell’Ente Scuola Edile Cpt Lucca.
A tal fine l’ANCE ha elaborato procedure e modulistica di cui ANCE Toscana Nord ci ha gentilmente messo a disposizione le seguenti: