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Obbligo del Green Pass sul posto di lavoro dal 15.10.2021 fino al 31.12.2021

DAL 15 OTTOBRE 2021 VERIFICA GREEN PASS NEI CANTIERI COME IN TUTTI GLI ALTRI LUOGHI DI LAVORO

Per effetto del D.L. 127/2021, chiunque svolge un’attività lavorativa, anche in cantiere, è tenuto ad esibire la Certificazione verde COVID-19 (Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2 D.L. n.127/2021 s.m.i. con Sanzioni per Datori di lavoro in caso di mancata verifica Certificazione verde COVID-19 (Green pass) e per Lavoratori in caso di presenza sul luogo di lavoro senza Green pass o con Green pass non valido.

La corretta attuazione delle norma e delle relative verifiche del Green pass all’accesso in cantiere, insieme a tutte le altre misure anticontagio, riduce fortemente il rischio di contagio e conseguentemente la possibilità di dover sospendere l’attività lavorativa per contatti stretti. In sostanza favorisce l’opportunità di proseguire i lavori senza sospensioni.

In particolare, nel settore privato – art.3 D.L. 127/2021 – sussistono in sintesi i seguenti obblighi:

  • DEFINIZIONE prima del 15 ottobre 2021 delle modalità operative di adempimento all’obbligo di verifica; compresa individuazione del soggetto incaricato dell’accertamento delle violazioni e dell’obbligo di verifica del Green pass, per ciascun luogo di lavoro/cantiere/mezzo aziendale, con atto formale, e comunicazione a tutti i Lavoratori circa l’entrata in vigore, a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di verifica all’ingresso da parte del datore di lavoro del Green pass a tutti i lavoratori e ai soggetti che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni;
  • VERIFICA all’ingresso contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, mediante la scansione del QR CODE con Applicazione “Verifica C-19” annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l’effettuazione dell’avvenuta verifica, richiedendo, se necessario, l’esibizione di un documento di identità. La verifica deve essere effettuata a ciascun lavoratore, collaboratore e anche a tutti coloro che accedono in cantieri/mezzi aziendali/altri luoghi di lavoro, anche con contratti esterni ovvero stipulati con soggetti diversi dalla propria azienda. Può essere effettuata anche a campione all’interno del luogo di lavoro.

Tali disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

N.B. Restano vigenti tutte le norme e procedure anticontagio previgenti descritte in questa pagina web dell’Ente Scuola Edile Cpt Lucca.

A tal fine l’ANCE ha elaborato procedure e modulistica di cui ANCE Toscana Nord ci ha gentilmente messo a disposizione le seguenti:

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Costituita il 28 giugno 1962, la Cassa Edile lucchese è un Ente paritetico ausiliario al settore delle costruzioni ed è lo strumento per l’attuazione delle materie e delle funzioni indicate dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale del settore edile.

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