Comunic.Cnce n.724 – Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile – Sentenza Corte di Cassazione n.9803-2020

Comunic.Cnce n.724 – Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile – Sentenza Corte di Cassazione n.9803-2020

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9803 del 26 maggio 2020, si è espressa in tema di obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile di un’impresa classificata ai fini ISTAT e previdenziali come non edile, che applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo del settore commercio.
Riprendendo le conclusioni già emerse nel primo e nel secondo grado di giudizio, anche la Suprema Corte ha confermato che non sussiste alcun automatismo tra il codice statistico assegnato dagli Enti previdenziali ed il concreto accertamento dell’attività svolta (ipotesi in questione: progettazione, smontaggio e manutenzione e riparazione di ponteggi), che deve ritenersi appartenente all’area dell’edilizia qualora si tratti di attività ausiliaria a quella edile, in quanto realizzi una funzione accessoria che non avrebbe alcuna utile applicazione se scissa dall’attività resa dal committente.
A partire dall’esame dell’attività effettivamente svolta dall’impresa, peraltro nell’ambito di un appalto pubblico, e sulla base di elementi documentali comprovati, è stato, quindi, accertato che l’impresa ricorrente svolgesse di fatto attività edile e che, pertanto, ne derivasse l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente.
Si invitano, pertanto, tutte le imprese e gli studi di consulenza a porre attenzione al rispetto del CCNL edile, compreso l’obbligo di iscrizione e regolarità contributiva della Cassa Edile, anche nei confronti dei propri subappaltatori che eseguono attività rientranti nell’ambito edile, tenendo presente il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nonché i possibili riflessi negativi che possono derivare in tema di regolarità contributiva e di responsabilità in solido, dall’inosservanza di tale principio.