Circ. n.1/2019 – Applicazione CCNL dal mese di Gennaio 2019.

Circ. n.1/2019 – Applicazione CCNL dal mese di Gennaio 2019.

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
A TUTTI GLI STUDI

Lucca, 11 febbraio 2019

Comunichiamo che, in adeguamento a quanto previsto dal CCNL dell’Edilizia Industria e Cooperative sottoscritto il 18/07/2018 e dal successivo accordo per il rinnovo del CCNL Edilizia-Artigiani sottoscritto il 31/01/2019, a decorrere dalle denunce di competenza del mese di GENNAIO 2019 le aliquote contributive varieranno come segue:

CONTRIBUTO a carico azienda % a carico lavoratore % Totale%
Cassa edile 2,08 0,42 2,50
Formazione e sicurezza 1,00 1,00
APE 3,70 3,70
Fondo Iniziative Promozionali 0,10 0,10
Fondo Sanitario Nazionale 0,35 0,35
Fondo Prepensionamento

(ex  Contributo lavori usuranti e pesanti 0,10%  fino al mese di dicembre 2018)

 

0,20

 

0,20

Fondo Incentivo all’Occupazione 0,10 0,10
QUACT 0,42 0,42 0,84
QUACN 0,222 0,222 0,444
TOTALE 8,172 1,062 9,234
RLST (per aziende senza RLS) 0,10    

Fondo Sanitario Nazionale Impiegati

0,26   0,26

 

Le imprese che applicano il CCNL Industria e Cooperative, ai fini del recupero di quanto dovuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, devono inserire negli specifici campi del Modello Unico Telematico (M.U.T.) del mese di gennaio 2019 l’importo delle nuove contribuzioni (Fondo Sanitario Nazionale operai ed impiegati – Fondo prepensionamento – Fondo Incentivo all’Occupazione).

Le imprese che applicano il CCNL Artigiani, non devono compilare gli importi di recupero per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, poiché nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 verseranno, per gli operai, il contributo aggiuntivo di dotazione pari allo 0,55% e, per gli impiegati, il contributo al Fondo Sanitario Nazionale pari allo 0,52%.

Il contributo “Fondo Sanitario Nazionale” per gli operai è da calcolarsi su un minimo di n.120 ore, mentre per gli impiegati è da calcolarsi sulle seguenti voci retributive: minimo paga – contingenza – Edr – Premio di produzione.

Il contributo complessivo dello 0,60%, entrerà in vigore all’avvio operativo del Fondo Sanitario SANEDIL contestualmente alla riduzione del contributo ex art. 37 dello 0,25% destinato alle prestazioni sanitarie.

Alleghiamo, alla presente, i verbali di accordo siglati dalle organizzazioni artigiane e dai sindacati di categoria rispettivamente il 31/01/2019 ed il 06/02/2019.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito

La Coordinatrice
(Sabina  Gelli)

COM. N. 650 – trasmissione accordo del 31.01.2019

COM. N. 651 – verbale di accordo 6 febbraio 2019