11 Feb Circ. n.1/2019 – Applicazione CCNL dal mese di Gennaio 2019.
Lucca, 11 febbraio 2019
Comunichiamo che, in adeguamento a quanto previsto dal CCNL dell’Edilizia Industria e Cooperative sottoscritto il 18/07/2018 e dal successivo accordo per il rinnovo del CCNL Edilizia-Artigiani sottoscritto il 31/01/2019, a decorrere dalle denunce di competenza del mese di GENNAIO 2019 le aliquote contributive varieranno come segue:
CONTRIBUTO | a carico azienda % | a carico lavoratore % | Totale% |
Cassa edile | 2,08 | 0,42 | 2,50 |
Formazione e sicurezza | 1,00 | 1,00 | |
APE | 3,70 | 3,70 | |
Fondo Iniziative Promozionali | 0,10 | 0,10 | |
Fondo Sanitario Nazionale | 0,35 | 0,35 | |
Fondo Prepensionamento
(ex Contributo lavori usuranti e pesanti 0,10% fino al mese di dicembre 2018) |
0,20 |
0,20 |
|
Fondo Incentivo all’Occupazione | 0,10 | 0,10 | |
QUACT | 0,42 | 0,42 | 0,84 |
QUACN | 0,222 | 0,222 | 0,444 |
TOTALE | 8,172 | 1,062 | 9,234 |
RLST (per aziende senza RLS) | 0,10 | ||
Fondo Sanitario Nazionale Impiegati |
0,26 | 0,26 |
Le imprese che applicano il CCNL Industria e Cooperative, ai fini del recupero di quanto dovuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, devono inserire negli specifici campi del Modello Unico Telematico (M.U.T.) del mese di gennaio 2019 l’importo delle nuove contribuzioni (Fondo Sanitario Nazionale operai ed impiegati – Fondo prepensionamento – Fondo Incentivo all’Occupazione).
Le imprese che applicano il CCNL Artigiani, non devono compilare gli importi di recupero per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, poiché nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 verseranno, per gli operai, il contributo aggiuntivo di dotazione pari allo 0,55% e, per gli impiegati, il contributo al Fondo Sanitario Nazionale pari allo 0,52%.
Il contributo “Fondo Sanitario Nazionale” per gli operai è da calcolarsi su un minimo di n.120 ore, mentre per gli impiegati è da calcolarsi sulle seguenti voci retributive: minimo paga – contingenza – Edr – Premio di produzione.
Il contributo complessivo dello 0,60%, entrerà in vigore all’avvio operativo del Fondo Sanitario SANEDIL contestualmente alla riduzione del contributo ex art. 37 dello 0,25% destinato alle prestazioni sanitarie.
Alleghiamo, alla presente, i verbali di accordo siglati dalle organizzazioni artigiane e dai sindacati di categoria rispettivamente il 31/01/2019 ed il 06/02/2019.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito
La Coordinatrice
(Sabina Gelli)